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In un mondo sempre più connesso in cui ogni giorno intratteniamo molteplici relazioni per i più disparati motivi, per lavoro, interessi personali, divertimento, investimento, per soddisfare i bisogni quotidiani, risulta fondamentale comprende il concetto di “contratto”, lo strumento che, più o meno consapevolmente, utilizziamo tutti i giorni.
Cos’è un contratto? A cosa serve? Quali caratteristiche ha? Come si conclude e che effetti ha? Quali responsabilità scaturiscono dalla conclusione di un contratto?
Queste sono alcune delle domande a cui, con questa serie di articoli, cercheremo di dare risposta. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti affinché ognuno possa essere (più) consapevole nell’utilizzo di tale strumento.
Il concetto di contratto è definito all’art.1321 del codice civile come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Pertanto il contratto:
- è un accordo necessariamente bi o plurilaterale (presuppone cioè la presenza di almeno due parti);
- ha natura patrimoniale (non incide quindi su rapporti di carattere personale, come ad esempio quelli in materia di famiglia);
- ha la funzione di costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici (ne crea di nuovi o interviene su rapporti preesistenti, regolandone il contenuto o estinguendoli).
L’art. 1322 c.c. consente alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
E’ la cosiddetta autonomia contrattuale, che legittima le parti a:
- concludere contratti tipici, ossia contratti già previsti e regolati dalla legge;
- concludere contratti atipici (che non rientrano cioè tra i modelli contrattuali esistenti), purchè siano diretti a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento;
- concludere contratti c.d. “misti”, frutto della commistione di elementi propri di diverse fattispecie contrattuali tipiche;
- intervenire sul contenuto del contratto, anche tipico, inserendovi i c.d. elementi accessori o accidentali, in modo da adattarlo ai propri specifici interessi, purchè ciò avvenga nel rispetto dei limiti imposti per legge (norme imperative, ordine pubblico e buon costume).
Gli elementi del contratto
Gli elementi essenziali sono quelli che non possono mancare all’interno del contratto, che altrimenti risulta invalido e inefficace (o comunque destinato ad essere dichiarato tale).
A norma dell’art. 1325 c.c. sono:
- l’accordo;
- la causa;
- l’oggetto;
- la forma, quando è prescritta dalla legge a pena di nullità (c.d. forma ad substantiam).
Gli elementi accessori sono invece meramente eventuali, quindi le parti sono libere di inserirli o meno, in forza dell’autonomia contrattuale loro riconosciuta, senza che ciò pregiudichi la validità del contratto.
I più comuni sono:
- la condizione;
- il termine;
- il modo (o onere).
In particolare gli elementi essenziali possono essere brevemente illustrati nel seguente modo:
– L’accordo
Tra gli elementi essenziali l’accordo è definito come l’incontro delle manifestazioni di volontà dei contraenti:
- quella di chi propone il contratto (proposta);
- quella di chi accetta (accettazione).
– La causa
Altro elemento essenziale è la causa, comunemente definita come la funzione economico – sociale del contratto, ossia una sintesi degli effetti essenziali che questo è in grado di produrre (ad esempio nella compravendita è lo scambio tra bene e prezzo, nella locazione è il godimento del bene contro un corrispettivo).
La causa va tenuta ben distinta dai motivi (ossia le ragioni soggettive che spingono le parti a contrarre) che di regola sono irrilevanti.
– L’oggetto
Si fa riferimento alla cosa o al comportamento oggetto dello scambio, della promessa o del conferimento dell’una all’altra parte.
A norma dell’art. 1346 c.c. l’oggetto del contratto dev’essere:
- possibile: la possibilità, oltre che naturale dev’essere anche giuridica, cioè legittimamente realizzabile secondo i canoni dell’ordinamento;
- lecito: l’oggetto non dev’essere contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume;
- determinato o determinabile: dev’essere certo, individuato o quantomeno individuabile nel momento di esecuzione del contratto.
– La forma
E’ il mezzo con cui si manifesta la volontà negoziale ed è elemento essenziale del contratto in quanto una volontà meramente interna, quindi non manifestata, è giuridicamente irrilevante.
La volontà può manifestarsi in modo:
- espresso, mediante parole, scritti o qualsiasi altro mezzo che renda palese agli altri il proprio pensiero;
- tacito, cioè tramite un comportamento che secondo il comune sentire sarebbe incompatibile con una volontà diversa.
Nel nostro ordinamento vige il principio di libertà formale, secondo cui il dichiarante può manifestare la volontà nella forma che preferisce.
In alcuni casi, tuttavia, l’ordinamento subordina la validità del contratto all’utilizzo della forma scritta.
La forma scritta può essere richiesta:
- ad substantiam, per richiamare l’attenzione del dichiarante sull’importanza dell’atto e conferirgli maggior certezza;
- ad probationem, per dar prova del compimento dell’atto.
La forma ad substantiam rappresenta un onere per le parti, in quanto la mancata osservanza del requisito è causa di nullità dell’atto.
L’inosservanza della forma ad probationem non comporta invece la nullità del contratto ma esclude solo la possibilità di provarlo per testi o per presunzioni semplici.
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